SICUREZZA SUL LAVORO

Per RWS la sicurezza è il pane quotidiano. Siamo specializzati nella realizzazione di segnaletica si sicurezza interna alle aziende.

  • Conforme alla normativa di riferimento

  • L’intervento si svolge a seguito di un sopralluogo e di una consulenza ad hoc

  • Segnaletica dedicata ai percorsi di pedoni o mezzi (es.: muletti)

  • Fresatura o impallinatura delle superfici più sporche per una resa ed una tenuta ottima dello smalto

  • Disponibilità di vernice a smalto bi-componente di vari colori(fortemente indicata per questo tipo di interventi)

 

DI SEGUITO, UN ESTRATTO DELLA NORMATIVA VIGENTE:

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Decreto legislativo, 09/04/2008 n° 81

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 162.Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.